Il Consiglio di Stato da ragione al Comune di Crotone. Ora si potrà procedere alla rimozione delle opere abusive. Saranno sanzionati i titolari
Fonti: Corriere della Calabria – Cn24Tv – Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
CROTONE Piena legittimità dell’ordinanza di demolizione delle opere ritenute abusive del “Marine park village” di Crotone e della conseguente sanzione pecuniaria comminata ai titolari del villaggio turistico di Punta Scifo.
A stabilirlo la sesta sezione del Consiglio di Stato che con sentenza n. 348/2023 (presidente Giancarlo Montedoro ed estensore Stefano Toschei), ha accolto le tesi difensive degli avvocati Achille Morcavallo e Sabatino Rainone, per il Comune di Crotone respingendo gli appelli riguardanti il villaggio di Punta Scifo.
La sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2023, n. 348 ha deciso con un unico provvedimento i vari ricorsi esperiti in appello per precisa “integrale connessione soggettiva ed oggettiva” degli stessi, rammentando che, “in punto di fatto, le vicende giuridiche attinenti alle opere oggetto di demolizione sono oramai ferme e consolidate, di talché dette opere, sotto il profilo giuridico, risultano essere state realizzate in assenza di un valido (ed efficace) titolo edilizio” per precedenti provvedimenti giurisdizionali definitivi (Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2020, n. 1251).
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Il Comune di Crotone nel 2019 aveva emesso un’ordinanza – sottoscritta dal dirigente dell’ente pitagorico Giuseppe Germinara – di demolizione delle opere abusive realizzato nel villaggio di Punta Scifo, ingiungendo al signor “Scalise Salvatore di provvedere a proprie cure e spese entro giorni novanta dalla data di notifica della presente alla demolizione delle opere realizzate in località Alfieri”. La costruenda struttura turistica, come si evince dal provvedimento del dirigente, doveva sorgere su “una superficie complessiva di 74.080 metri quadri” e le opere da abbattere sono 79 piastre in cemento per la posa dei bungalow, di cui parte risultavano ubicate al di fuori della recinzione di cantiere; un bungalow in legno utilizzato temporaneamente come deposito materiali; la piscina costituita da una vasca in cemento armato; uno scavo con battuto di cemento, nelle immediate vicinanze della piscina, riguardante i servizi tecnologici della stessa; un manufatto destinato a ristorante-pizzeria costituito da una piastra di fondazione con la pilastratura e la copertura in legno e la struttura in legno ondulato (lato mare). Nel documento del dirigente comunale, inoltre, si ingiunge al titolare del villaggio di ripristinare lo stato dei luoghi ante intervento avvisando che “in caso di inadempienza nel termine suindicato, il bene, l’area di sedime e loro pertinenze saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune”. L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire nel termine precedentemente indicato – continua il provvedimento – costituirà, previa la notifica all’interessato, “titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari”. Per opere essendo abusive, venuto meno il titolo edilizio, inizialmente efficace e poi annullato, a reggere la legittimità delle opere stesse”, si è emanata perciò l’ingiunzione alla demolizione.
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Avverso a questo provvedimento i titolari della struttura si erano opposti davanti al Tar Calabria che respingeva, però, il ricorso.
Una decisione anche questa contestata dagli imprenditori che presentavano ricorso in appello. Intanto il Comune di Crotone ingiungeva anche la sanzione pecuniaria prevista dalla legge in ipotesi di mancata demolizione. Gli interessati proponevano pure impugnativa avverso detta sanzione pecuniaria. Il Tar respingeva anche questo ricorso.
Veniva impugnata poi dai titolari della struttura anche quest’ultima sentenza, con altro ricorso al Consiglio di Stato. In questo caso per il Comune di Crotone si costituivano in giudizio gli avvocati Achille Morcavallo e Sabatino Rainone contestando i contenuti dei ricorsi stante la piena legittimità degli atti adottati dall’ente.
Infine la decisione del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 348/2023 ha definitivamente respinto i ricorsi confermando la piena legittimità dell’ordinanza di demolizione e della sanzione pecuniaria. Ora gli atti risultati legittimi potranno avere regolarmente esecuzione.
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Alcuni dettagli della sentenza (a cura di: dott. Stefano Deliperi)
La sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2023, n. 348 ha deciso con un unico provvedimento i vari ricorsi esperiti in appello per precisa “integrale connessione soggettiva ed oggettiva” degli stessi, rammentando che, “in punto di fatto, le vicende giuridiche attinenti alle opere oggetto di demolizione sono oramai ferme e consolidate, di talché dette opere, sotto il profilo giuridico, risultano essere state realizzate in assenza di un valido (ed efficace) titolo edilizio” per precedenti provvedimenti giurisdizionali definitivi (Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2020, n. 1251).
Il Giudice amministrativo d’appello non ha ritenuto applicabile il regime più mite nei confronti delle opere accertate quali abusive di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (T.U. dell’edilizia), perché “l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 7 settembre 2020, n. 17, ha precisato che l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 d.P.R. 380/2001 qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure o la restituzione in pristino, può trovare applicazione unicamente a fronte di vizi che riguardino la forma e la procedura e che – alla luce di una valutazione in concreto effettuata dall’amministrazione – risultino non rimuovibili. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha, dunque, delimitato la portata della ‘fiscalizzazione’ dell’abuso edilizio, precisando che esso non può operare, come sostenuto invece da un diverso filone giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 aprile 2020 n. 2419), in presenza di vizi sostanziali, che – come accade nella specie – ricorrono quando l’opera sia in contrasto con le norme che regolano le attività edilizie”.
Nel caso concreto il Comune di Crotone aveva esplicitamente affermato (ordinanza di demolizione n. 88/2019) che “non è ravvisabile la soddisfazione delle due condizioni che possano legittimare l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, ai sensi dell’art. 38 del T.U. “Testo Unico dell’Edilizia” D.P.R. n. 380/2001”, pertanto indicando nella disposizione di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. il presupposto normativo del provvedimento sanzionatorio comportante la demolizione delle opere abusive di ingenti dimensioni.
In proposito, sottolinea il Consiglio di Stato che “pare evidente che sia la ragione dell’annullamento in autotutela del titolo edilizio, relativa ad un presupposto non meramente formale che aveva colpito patologicamente l’originario titolo, sia la rilevante consistenza delle opere per il quale detto titolo era stato rilasciato (per la ‘realizzazione di un campeggio articolato in 79 bungalow ad uso turistico sito in località Alfieri (…)’) costituiscono elementi che militano, obiettivamente, per la inapplicabilità della previsione di cui all’art. 38 d.P.R. 380/2001 al caso in questione”.
Inoltre, nel momento in cui viene accertato il carattere abusivo nonché assolutamente insanabile dell’opera realizzata non può che conseguire per legge il provvedimento di demolizione e ripristino ambientale, avente natura vincolata per giurisprudenza costante (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9). Quanto disposto dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ha interpretazione giurisprudenziale univoca in quanto “l’ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, dove la repressione dell’abuso corrisponde per definizione all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che essa è già dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività” (fra molte vds. Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 903).
Le sanzioni amministrative pecuniarie seguono, poi, per la mera ragione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di ripristino ambientale, anche in tal caso secondo giurisprudenza amministrativa costante (vds. Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 2021, n. 7347 e Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2019, n. 85).
Il complesso edilizio abusivo di Capo Colonna – Punta Scifo dovrà pertanto esser demolito e quel tratto di costa, ricco di testimonianze archeologiche, dovrà vedere finalmente il necessario ripristino ambientale.
