Presentata dalla parlamentare cosentina Simona Loizzo. La proposta è attiva da qualche mese, ma ne viene data ulteriore diffusione alla stampa in occasione dell’audizione in Commissione Cultura.
La ricca Sibari, la Crotone di Pitagora, la Locri di Zaleuco, passando, tra le tante, per Kymai, l’antica Pozzuoli o Troilia, la vecchia Ferrandina, ma anche l’antica Ankon, ora Ancona, o la veneta Atria.
Un’iniziativa legislativa si propone di valorizzare i luoghi che facevano parte della Magna Grecia riconoscendo l’interesse storico, culturale e ambientale dell’area con misure per la tutela e la promozione del suo territorio.
Presentata dalla deputata cosentina della Lega, Simona Loizzo, la proposta di legge punta anche a coinvolgere il governo a promuovere un’intesa con tutti gli enti locali interessati per iscrivere la Magna Grecia nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco.
Questo “immenso patrimonio storico e archeologico non ha ancora trovato, a tutt’oggi, adeguata valorizzazione a causa della mancanza di un approccio unitario orientato alla promozione di tale capitale naturale” situato in buona parte nel Mezzogiorno d’Italia, ma esteso anche al Centro e al Nord, in grado di valorizzarne “l’interregionalità e i forti legami con tutto il bacino mediterraneo” si ricorda nella relazione illustrativa della proposta in discussione alla Camera, in commissione Cultura che ha audito, tra gli altri, il direttore del Parco archeologico di Sibari, Filippo Demma e Gianvito Casadonte, fondatore e direttore del Magna Grecia Film Festival.
(ANSAmed).
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Una presentazione più completa era presente in Agenzia Cult del 17 maggio 2023
Sommario
Camera, pdl Loizzo (Lega): candidare Magna Grecia a patrimonio Unesco
“Riconoscere l’area della Magna Grecia quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale”: 54 Comuni dalla Sicilia al Veneto, da Napoli ad Ancona
Riconoscere l’area della Magna Grecia quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale e promuovere un’intesa per l’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. Inoltre, nell’ambito della tutela e della promozione del peculiare valore dei territori della Magna Grecia, al fine di qualificarne la vocazione culturale e turistica, lo Stato ne promuove il recupero, la tutela e lo sviluppo, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate. Questo l’obiettivo della proposta di legge presentata alla Camera da Simona Loizzo (Lega) e assegnata in sede referente alla commissione Cultura. La pdl individua gli interventi da compiere per la tutela e lo sviluppo del territorio interessato, quali il recupero dei manufatti e dei monumenti di interesse storico-artistico, la valorizzazione turistica, la messa in sicurezza delle aree archeologiche e il potenziamento delle attività museali. Dispone inoltre l’istituzione di un fondo, con la complessiva dotazione di 45 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per il finanziamento delle attività. Si conferisce infine al Governo il compito di promuovere un’intesa con le regioni, i comuni e gli altri enti interessati affinché la Magna Grecia possa essere iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco.
“Tra l’VIII e il VII secolo avanti Cristo, coloni provenienti dalla Grecia cominciarono a stabilirsi sulle coste dell’Italia meridionale in territori corrispondenti alle attuali regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, arrivando sino alle Marche e al Veneto. Nel III secolo avanti Cristo le colonie greche dell’Italia meridionale cominciarono a definirsi come facenti parte della cosiddetta ‘Magna Grecia’ (Megále Hellás) per distinguersi dalla ‘vecchia’ Grecia. Il termine di ‘Magna Grecia’, quindi, si riferisce alle popolazioni e alle civiltà insediatesi in quelle aree, piuttosto che a una definita entità territoriale e politica. Le colonie, a loro volta, a partire dal III secolo avanti Cristo, fondarono in Italia altre città, prima di cominciare a declinare dal loro splendore a causa dell’ascesa della potenza romana. L’arte, la letteratura e la filosofia greche conferirono un’impronta determinante alla vita di queste colonie. In particolare, alcune póleis della Magna Grecia divennero vivacissimi centri culturali. I coloni ellenici, dopo aver sottomesso le popolazioni indigene, stabilirono fiorenti città con sontuose biblioteche e centri di studi, che formarono i più abili filosofi, letterati, matematici, giuristi e medici di tutto il bacino del Mediterraneo, costruendo un’epoca d’oro per quelle popolazioni. Nacquero la ricca Sibari, la Crotone di Pitagora, la Locri di Zaleuco. Quest’immenso patrimonio storico e archeologico non ha ancora trovato, a tutt’oggi, adeguata valorizzazione a causa della mancanza di un approccio unitario orientato alla promozione di tale capitale naturale – allocato in buona parte nel Mezzogiorno d’Italia, ma esteso anche al Centro e al Nord – in grado di valorizzarne l’interregionalità e i forti legami con tutto il bacino mediterraneo”.
I TERRITORI DELLA MAGNA GRECIA
In base alla proposta di legge, si intende per Magna Grecia l’insieme dei territori dei seguenti comuni:
Per la regione Calabria: 1) Reggio di Calabria (Rhegion); 2) Vibo Valentia (Hipponion); 3) Locri (Lokroi); 4) Crotone (Kroton); 5) Monasterace (Kaulon); 6) Sibari (Sybaris); 7) Cirò (Krimisa); 8) Gioia Tauro (Metauros); 9) Cerenzia (Akerentia); 10) Amantea (Clampetia); 11) Paludi (Cossa); 12) Amendolara (Lagaria); 13) Castrolibero (Pandosia); 14) Strongoli (Petelia); 15) Isola di Capo Rizzuto (Phrourion); 16) Nocera Terinese (Temesa); 17) Marina di Gioiosa Jonica (Mystia); 18) Diamante (Cerillae); 19) Belvedere Marittimo (Blanda); 20) Rosarno (Medma); 21) Santa Maria del Cedro (Laos); 22) Lamezia Terme (Terina); 23) Squillace (Scolacium).
Per la regione Campania: 1) Ischia (Pithecusae); 2) Pozzuoli (Kymai); 3) Napoli (Parthenope, Neapolis); 4) Capaccio (Posidonia, Paestum); 5) Ascea (Elea); 6) Policastro Bussentino, Santa Marina (Pixunte);
Per la regione Basilicata: 1) Bernalda (Metapontion, Metapontum); 2) Nova Siri (Siris); 3) Policoro (Heraclea); 4) Pisticci (Pistoikos); 5) Ferrandina (Troilia, Obelanon);
Per la regione Puglia: 1)Taranto (Taras, Tarentum); 2) Gallipoli (Kallipolis);
Per la regione Sicilia: 1) Giardini Naxos (Naxos); 2) Messina (Zankle); 3) Siracusa (Syrakousai); 4) Agrigento (Akragas); 5) Gela (Gelas); 6) Catania (Katane); 7) Lentini (Leontinoi); 8) Augusta (Megara Hyblaea); 9) Santa Croce Camerina (Kamarina); 10) Milazzo (Mylae); 11) Palazzolo Acreide (Akrai); 12) Termini Imerese (Himera); 13) Castelvetrano (Selinus); 14) Casmene (Kasmenai); 15) Cattolica Eraclea (Heraclea Minoa); 16) Lipari (Meligunìs, Lipára);
Per la regione Marche: 1) Ancona (Ankon);
Per la regione Veneto: 1) Adria (Atria).
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Dettagli dal sito della Camera
Atto Camera 882: LOIZZO ed altri: “Riconoscimento dell’interesse storico, culturale e ambientale dell’area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio”
Fase Iter: In corso di esame in Commissione
Natura: Proposta di legge ordinaria
Presentazione: Presentata il 14 febbraio 2023
Iniziativa dei Deputati: : LOIZZO Simona; BILLI Simone; FRASSINI Rebecca; FURGIUELE Domenico; PIERRO Attilio; ZINZI Gianpiero
TESTO DELLA PROPOSTA.
XIX LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI, N. 882
Riconoscimento dell’interesse storico, culturale e ambientale dell’area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio
Presentata il 14 febbraio 2023
Onorevoli Colleghi! – Tra l’VIII e il VII secolo avanti Cristo, coloni provenienti dalla Grecia cominciarono a stabilirsi sulle coste dell’Italia meridionale in territori corrispondenti alle attuali regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, arrivando sino alle Marche e al Veneto.
Nel III secolo avanti Cristo le colonie greche dell’Italia meridionale cominciarono a definirsi come facenti parte della cosiddetta «Magna Grecia» (Megále Hellás) per distinguersi dalla «vecchia» Grecia.
Il termine di «Magna Grecia», quindi, si riferisce alle popolazioni e alle civiltà insediatesi in quelle aree, piuttosto che a una definita entità territoriale e politica. Le colonie, a loro volta, a partire dal III secolo avanti Cristo, fondarono in Italia altre città, prima di cominciare a declinare dal loro splendore a causa dell’ascesa della potenza romana.
L’arte, la letteratura e la filosofia greche conferirono un’impronta determinante alla vita di queste colonie. In particolare, alcune póleis della Magna Grecia divennero vivacissimi centri culturali. I coloni ellenici, dopo aver sottomesso le popolazioni indigene, stabilirono fiorenti città con sontuose biblioteche e centri di studi, che formarono i più abili filosofi, letterati, matematici, giuristi e medici di tutto il bacino del Mediterraneo, costruendo un’epoca d’oro per quelle popolazioni.
Nacquero la ricca Sibari, la Crotone di Pitagora, la Locri di Zaleuco.
Quest’immenso patrimonio storico e archeologico non ha ancora trovato, a tutt’oggi, adeguata valorizzazione a causa della mancanza di un approccio unitario orientato alla promozione di tale capitale naturale – allocato in buona parte nel Mezzogiorno d’Italia, ma esteso anche al Centro e al Nord – in grado di valorizzarne l’interregionalità e i forti legami con tutto il bacino mediterraneo.
La presente proposta di legge reca dunque disposizioni che favoriscono la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione culturale, storica e archeologica, museale e turistica dell’antica area della Magna Grecia.
A questo fine, la presente proposta di legge, all’articolo 1, determina come proprie finalità la tutela e la promozione del peculiare valore della Magna Grecia. L’articolo 2 contiene l’individuazione geografica dei territori compresi, per ciascuna regione, nell’area denominata «Magna Grecia». L’articolo 3 individua gli interventi da compiere per la tutela e lo sviluppo del territorio interessato, quali il recupero dei manufatti e dei monumenti di interesse storico-artistico, la valorizzazione turistica, la messa in sicurezza delle aree archeologiche e il potenziamento delle attività museali. L’articolo 4 dispone l’istituzione di un fondo, con la complessiva dotazione di 45 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per il finanziamento delle attività di cui all’articolo 3. L’articolo 5 conferisce al Governo il compito di promuovere un’intesa con le regioni, i comuni e gli altri enti interessati affinché la Magna Grecia possa essere iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. L’articolo 6, infine, reca la norma di copertura finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1. (Finalità)
1. Lo Stato riconosce l’area della Magna Grecia, individuata ai sensi dell’articolo 2, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale.
2. Nell’ambito della tutela e della promozione del peculiare valore dei territori della Magna Grecia, al fine di qualificarne la vocazione culturale e turistica, lo Stato ne promuove il recupero, la tutela e lo sviluppo, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate.
3. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la stipulazione e l’attuazione di accordi di programma con le regioni e con i comuni di cui all’articolo 2.
Art. 2. (Individuazione dei territori della Magna Grecia)
1. Ai fini della presente legge, si intende per «Magna Grecia» l’insieme dei territori dei seguenti comuni:
a) per la regione Calabria:
1) Reggio di Calabria (Rhegion);
2) Vibo Valentia (Hipponion);
3) Locri (Lokroi);
4) Crotone (Kroton);
5) Monasterace (Kaulon);
6) Sibari (Sybaris);
7) Cirò (Krimisa);
8) Gioia Tauro (Metauros);
9) Cerenzia (Akerentia);
10) Amantea (Clampetia);
11) Paludi (Cossa);
12) Amendolara (Lagaria);
13) Castrolibero (Pandosia);
14) Strongoli (Petelia);
15) Isola di Capo Rizzuto (Phrourion);
16) Nocera Terinese (Temesa);
17) Marina di Gioiosa Jonica (Mystia);
18) Diamante (Cerillae);
19) Belvedere Marittimo (Blanda);
20) Rosarno (Medma);
21) Santa Maria del Cedro (Laos);
22) Lamezia Terme (Terina);
23) Squillace (Scolacium);
b) per la regione Campania:
1) Ischia (Pithecusae);
2) Pozzuoli (Kymai);
3) Napoli (Parthenope, Neapolis);
4) Capaccio (Posidonia, Paestum);
5) Ascea (Elea);
6) Policastro Bussentino, Santa Marina (Pixunte);
c) per la regione Basilicata:
1) Bernalda (Metapontion, Metapontum);
2) Nova Siri (Siris);
3) Policoro (Heraclea);
4) Pisticci (Pistoikos);
5) Ferrandina (Troilia, Obelanon);
d) per la regione Puglia:
1)Taranto (Taras, Tarentum);
2) Gallipoli (Kallipolis);
e) per la regione Sicilia:
1) Giardini Naxos (Naxos);
2) Messina (Zankle);
3) Siracusa (Syrakousai);
4) Agrigento (Akragas);
5) Gela (Gelas);
6) Catania (Katane);
7) Lentini (Leontinoi);
8) Augusta (Megara Hyblaea);
9) Santa Croce Camerina (Kamarina);
10) Milazzo (Mylae);
11) Palazzolo Acreide (Akrai);
12) Termini Imerese (Himera);
13) Castelvetrano (Selinus);
14) Casmene (Kasmenai);
15) Cattolica Eraclea (Heraclea Minoa);
16) Lipari (Meligunìs, Lipára);
f) per la regione Marche:
1) Ancona (Ankon);
g) per la regione Veneto:
1) Adria (Atria).
Art. 3. (Interventi)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, possono essere ammessi a finanziamento i seguenti interventi destinati all’area della Magna Grecia, come individuata ai sensi dell’articolo 2:
a) recupero dei manufatti di interesse storico e artistico e degli altri beni monumentali esistenti nel territorio;
b) manutenzione e nuova edificazione, nel rispetto dell’ambiente circostante, di strutture turistico-ricettive, nell’ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree;
c) valorizzazione, conservazione e messa in sicurezza delle zone archeologiche e dei beni di interesse storico, artistico e ambientale, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo alle esigenze delle persone con disabilità;
d) interventi di potenziamento dell’attività museale e documentale;
e) attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale teatrale, cinematografico, digitale o multimediale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del territorio;
f) programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegata o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati.
Art. 4. (Fondo per l’area della Magna Grecia)
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3 è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo per l’area della Magna Grecia», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentite le regioni interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso alle prestazioni finanziate dal Fondo, secondo i seguenti criteri di precedenza:
a) attività o interventi previsti nell’ambito di accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e i soggetti privati interessati;
b) attività o interventi previsti da accordi o intese alle quali partecipano almeno dieci dei comuni indicati all’articolo 2.
Art. 5. (Iscrizione nell’elenco del patrimonio mondiale dell’UNESCO)
1. Il Ministero della cultura promuove un’intesa tra le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, gli enti e le associazioni interessati per la promozione della candidatura dell’area della Magna Grecia, come individuata all’articolo 2, all’iscrizione nell’elenco del patrimonio mondiale, di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184.
Art. 6. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
DOSSIER ESPLICATIVO
Link al documento: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/CU0049.pdf?_1702687753209